0.518.12 Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (CG I) (con All.)

0.518.12 Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kräfte im Felde (GA I) (mit Anhängen)

Art. 14

Tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 12, i feriti o i malati di un belligerante, caduti in potere dell’avversario, saranno prigionieri di guerra e saranno loro applicabili le regole del diritto delle genti concernenti i prigionieri di guerra.

Art. 14

Unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 12 werden Verwundete und Kranke eines Kriegführenden, wenn sie in Feindeshand geraten, Kriegsgefangene und die die Kriegsgefangenen betreffenden Regeln des Völkerrechtes sind auf sie anzuwenden.

 

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