0.515.125 Convenzione del 18 ottobre 1907 concernente il bombardamento con forze navali in tempo di guerra

0.515.125 Abkommen vom 18. Oktober 1907 betreffend die Beschiessung durch Seestreitkräfte in Kriegszeiten

Art. 8

Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili che tra le Potenze contraenti e soltanto se i belligeranti fanno tutti parte della Convenzione.

Art. 8

Die Bestimmungen dieses Abkommens finden nur zwischen den Vertragsmächten Anwendung und nur dann, wenn die Kriegführenden sämtlich Vertragsparteien sind.

 

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