0.515.112 Convenzione del 18 ottobre 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra per terra (con R)

0.515.112 Abkommen vom 18. Oktober 1907 betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs (mit Ordnung)

lvlu1/lvlu1/secI/chapII/Art. 20

Dopo la conclusione della pace, il rimpatrio dei prigionieri di guerra si farà nel più breve termine possibile.

lvlu1/lvlu1/secI/chapII/Art. 20

Nach dem Friedensschlusse sollen die Kriegsgefangenen binnen kürzester Frist in ihre Heimat entlassen werden.

 

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