0.510.1 Convenzione del 19 giugno 1995 tra gli Stati parti del Trattato dell'Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe del PPP) (con allegato)

0.510.1 Übereinkommen vom 19. Juni 1995 zwischen den Vertragsstaaten des Nordatlantikvertrags und den anderen an der Partnerschaft für den Frieden teilnehmenden Staaten über die Rechtsstellung ihrer Truppen (PfP-Truppenstatut) (mit Anhang)

lvlu3/lvlu1/Art. II

I membri di una forza armata o di un elemento civile, nonché le persone a loro carico hanno l’obbligo di rispettare le leggi in vigore nello Stato ricevente e di astenersi sul territorio di detto Stato da ogni attività incompatibile con lo spirito della presente Convenzione, ed in particolare da qualsiasi attività politica. Le autorità dello Stato d’invio hanno inoltre l’obbligo di prendere i provvedimenti necessari a tal fine.

lvlu3/lvlu1/Art. II

Eine Truppe und ihr ziviles Gefolge, ihre Mitglieder sowie deren Angehörige haben die Pflicht, das Recht des Aufnahmestaates zu achten und sich jeder mit dem Geiste dieses Abkommens nicht zu vereinbarenden Tätigkeit, insbesondere jeder politischen Tätigkeit im Aufnahmestaat, zu enthalten. Es ist ausserdem die Pflicht des Entsendestaates, die hierfür erforderlichen Massnahmen zu treffen.

 

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