0.458 Convenzione europea del 10 maggio 1979 sulla protezione degli animali da macello

0.458 Europäisches Übereinkommen vom 10. Mai 1979 über den Schutz von Schlachttieren

Art. 19

Ciascuna Parte contraente che autorizzi abbattimenti secondo riti religiosi deve assicurarsi dell’abilitazione dei sacrificatori da parte degli organismi religiosi, a meno che non sia la Parte contraente stessa a rilasciare le autorizzazioni necessarie.

Art. 19

Jede Vertragspartei, die das rituelle Schlachten zulässt, hat sich, sofern sie nicht selbst die erforderlichen Genehmigungen erteilt, zu vergewissern, dass die Schächter von ihrer Religionsgemeinschaft ermächtigt sind.

 

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