0.458 Convenzione europea del 10 maggio 1979 sulla protezione degli animali da macello

0.458 Europäisches Übereinkommen vom 10. Mai 1979 über den Schutz von Schlachttieren

Art. 13

Nel caso di abbattimento rituale, è obbligatorio immobilizzare gli animali della specie bovina prima dell’abbattimento, mediante un procedimento meccanico, allo scopo di evitare all’animale ogni dolore, sofferenza ed eccitazione, come anche ogni ferita o contusione.

Art. 13

Im Fall des rituellen Schlachtens sind Tiere der Gattung Rind vor dem Schlachten mit Hilfe mechanischer Vorrichtungen ruhig zu stellen, um ihnen alle vermeidbaren Schmerzen, Leiden, Erregungen, Verletzungen oder Quetschungen zu ersparen.

 

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