(1) I titoli di testa e di coda, il provino e il materiale pubblicitario delle opere cinematografiche realizzate in coproduzione devono menzionare la coproduzione.
(2) La presentazione delle coproduzioni nell’ambito di festival cinematografici deve essere garantita dalla Parte cui appartiene la società di coproduzione di maggioranza, a meno che le società di coproduzione non abbiano disposto altrimenti.
(1) Vor- oder Abspann, Trailer und Werbematerial der koproduzierten Filme müssen die Koproduktion erwähnen.
(2) Die Vorführung von Koproduktionsfilmen im Rahmen von Filmfestivals erfolgt durch die Vertragspartei, der das Koproduktionsunternehmen mit Mehrheitsbeteiligung angehört, ausser wenn die Koproduktionsunternehmen eine gegenteilige Abmachung getroffen haben.
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