0.440.4 Convenzione europea del 3 ottobre 1985 per la salvaguardia del patrimonio architettonico

0.440.4 Übereinkommen vom 3. Oktober 1985 zum Schutz des baugeschichtlichen Erbes in Europa

Art. 7

Ogni Parte contraente si impegna a promuovere misure volte a migliorare la qualità delle zone circostanti i monumenti e all’interno dei complessi architettonici e dei siti.

Art. 7

Jede Vertragspartei verpflichtet sich, Massnahmen einzuleiten zur qualitativen Verbesserung sowohl der unmittelbaren Umgebung von Baudenkmälern wie auch innerhalb von Baugruppen und Stätten.

 

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