0.434.1 Convenzione del 15 marzo 1886 per lo scambio internazionale degli atti officiali e di altre pubblicazioni

0.434.1 Übereinkunft vom 15. März 1886 betreffend den internationalen Austausch der amtlichen Erlasse und anderer Publikationen

Art. 6

Per la spedizione all’estero, ciascuno Stato prende a suo carico le spese di imballaggio e di porto sino a destinazione. Ma ove la spedizione sia fatta per mare, la parte delle spese di trasporto toccante a ciascuno Stato sarà regolata da accordi particolari.

Art. 6

Bei Versendungen ins Ausland übernimmt jeder Staat die Kosten der Verpackung und des Portos bis an den Bestimmungsort. Für überseeische Sendungen wird jedoch der Anteil jedes Staates an den Transportkosten durch besondere Vereinbarung festgesetzt.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.