La cooperazione di cui all’articolo 1 si propone di coordinare il programma comunitario e il programma svizzero e di stimolarne l’esecuzione allo scopo di aumentare la resa delle attività di ricerca intraprese dalle due Parti.
Il coordinamento si propone in particolare di:
Esso è realizzato attraverso:
Ziel der Kooperation nach Artikel 1 ist die Koordinierung des gemeinschaftlichen und des schweizerischen Programms sowie die Stimulierung der Durchführung dieser Programme, um den Erfolg der Forschungsbemühungen beider Seiten zu steigern.
Mit dieser Koordinierung werden insbesondere folgende Ziele verfolgt:
Dafür werden folgende Mittel eingesetzt:
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