0.401 Costituzione della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, le Scienze e la Cultura del 16 novembre 1945

0.401 Verfassung der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur vom 16. November 1945

Art. X Relazioni con l’Organizzazione delle Nazioni Unite

L’Organizzazione sarà messa, non appena possibile, in diretta relazione con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, di cui costituirà una delle istituzioni speciali previste dall’articolo 57 della Carta delle Nazioni Unite. Queste relazioni formeranno oggetto di un accordo con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente alle disposizioni dell’articolo 63 della Carta. L’accordo sarà poi sottoposto, per approvazione, alla Conferenza generale della presente Organizzazione. Esso fornirà i mezzi per un’effettiva collaborazione tra le due Organizzazioni, intesa a conseguire gli scopi comuni. In pari tempo, esso consacrerà l’autonomia dell’Organizzazione nell’ambito della sua competenza particolare, così come è stato definito dalla presente Convenzione. Tale accordo potrà segnatamente contenere tutte le disposizioni concernenti l’approvazione del bilancio e il finanziamento dell’Organizzazione da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Art. X Beziehungen zur Organisation der Vereinten Nationen

Die Organisation soll sobald als möglich mit der Organisation der Vereinten Nationen in Verbindung gebracht werden, und zwar als eine Spezialorganisation gemäss Artikel 57 der Satzung der Vereinten Nationen. Diese Verbindung soll auf dem Wege eines Abkommens mit der Organisation der Vereinten Nationen gemäss
Artikel 63 der Satzung erfolgen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Generalkonferenz dieser Organisation. Das Abkommen soll die Mittel wirksamer Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen bei der Verfolgung ihrer gemeinsamen Ziele vorsehen. Es soll gleichzeitig die Autonomie dieser Organisation im Bereiche ihrer Zuständigkeit, wie sie in dieser Verfassung geregelt ist, anerkennen. Es kann namentlich auch Bestimmungen über die Genehmigung des Budgets und die Finanzierung der Organisation durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen enthalten.

 

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