1. Gli agenti delle Parti sottostanno, nell’ambito del loro rapporto di servizio o di lavoro, nonché in materia disciplinare, alle rispettive normative nazionali.
2. Le Parti sono tenute a prestare agli agenti inviati dall’altra Parte nell’esercizio delle loro funzioni la stessa protezione ed assistenza riservata ai propri agenti.
1. Die Beamten der Parteien unterstehen in ihrem Dienst- oder Anstellungsverhältnis wie auch disziplinarrechtlich dem jeweiligen nationalen Recht.
2. Die Parteien gewähren den von der anderen Partei entsandten Beamten bei der Ausübung ihrer Funktion denselben Schutz und dieselbe Unterstützung wie den eigenen Beamten.
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