0.360.136.1 Accordo del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e giudiziaria (Accordo di polizia tra Svizzera e Germania)

0.360.136.1 Vertrag vom 27. April 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland über die grenzüberschreitende polizeiliche und justitielle Zusammenarbeit (Schweizerisch-deutscher Polizeivertrag)

Art. 45

Ogni Stato contraente si assume le spese sostenute dalle sue autorità in applicazione del presente accordo, sempreché dette spese non scaturiscano da misure ai sensi dell’articolo 24. In questo caso, si applicano direttamente o per analogia le disposizioni dell’Accordo del 28 novembre 198417 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla reciproca assistenza in caso di catastrofe o di sinistro grave.

16 Tenore dell’art. rettificato conformemente allo scambio di note del 10 set. 2002/17 gen. 2003 tra gli Stati contraenti. Lo scambio di note, entrato in vigore il 17 gen. 2003, non è publicato nella RU.

17 RS 0.131.313.6

Art. 46 Verkehrssprache

Der Verkehr zwischen den Behörden der Vertragsstaaten nach diesem Vertrag wird in deutscher Sprache geführt. Die Behörden der französisch- und italienischsprachigen Kantone der Schweizerischen Eidgenossenschaft können Ersuchen auch in französischer oder italienischer Sprache beantworten.

 

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