0.360.136.1 Accordo del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e giudiziaria (Accordo di polizia tra Svizzera e Germania)

0.360.136.1 Vertrag vom 27. April 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland über die grenzüberschreitende polizeiliche und justitielle Zusammenarbeit (Schweizerisch-deutscher Polizeivertrag)

Art. 3 Prevenzione di minacce e lotta contro la criminalità

Nel rispetto degli interessi di sicurezza dell’altro Stato contraente, gli Stati contraenti intensificano la cooperazione per quel che riguarda la prevenzione di minacce alla sicurezza o all’ordine pubblici nonché nel campo della lotta contro la criminalità. Questa cooperazione ha luogo nell’ambito del diritto nazionale, per quanto dal presente accordo non risulti altrimenti. Le prescrizioni sulla cooperazione internazionale nel campo della lotta contro la criminalità per il tramite dei servizi centrali nazionali, specialmente nel quadro dell’Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC – Interpol), sono completate dalle seguenti disposizioni.

Art. 3 Gefahrenabwehr und Kriminalitätsbekämpfung

Die Vertragsstaaten verstärken die Zusammenarbeit bei der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung sowie zur Kriminalitätsbekämpfung und handeln dabei unter Berücksichtigung der Sicherheitsinteressen des anderen Vertragsstaates. Dies geschieht im Rahmen des innerstaatlichen Rechts, soweit sich aus diesem Vertrag nicht etwas anderes ergibt. Die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Kriminalitätsbekämpfung durch nationale Zentralstellen, insbesondere im Rahmen der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation (IKPO-Interpol), wird durch die nachfolgenden Bestimmungen ergänzt.

 

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