In caso di disdetta della Convenzione da parte di uno dei due Stati, la disdetta ha effetto tra i due Stati allo scadere di un termine di due anni a contare dalla data del ricevimento della sua notificazione da parte del Segretario generale del Consiglio d’Europa.
Falls einer der beiden Staaten das Übereinkommen kündigt, wird die Kündigung zwischen den beiden Staaten nach Ablauf einer Frist von zwei Jahren ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Notifikation beim Generalsekretär des Europarats wirksam.
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