0.353.3 Convenzione europea del 27 gennaio 1977 per la repressione del terrorismo

0.353.3 Europäisches Übereinkommen vom 27. Januar 1977 zur Bekämpfung des Terrorismus

Art. 9

1. La Commissione europea per i problemi penali del Consiglio d’Europa verrà tenuta informata circa l’applicazione della presente Convenzione.

2. Essa farà tutto quanto sarà necessario per facilitare una soluzione amichevole di qualsiasi difficoltà possa sorgere a seguito della esecuzione della Convenzione.

Art. 9

1. Der Europäische Ausschuss für Strafrechtsfragen des Europarats wird die Durchführung dieses Übereinkommens verfolgen.

2. Soweit erforderlich, erleichtert er die gütliche Behebung aller Schwierigkeiten, die sich aus der Durchführung des Übereinkommens ergeben könnten.

 

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