0.353.22 Convenzione internazionale del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo (con all.)

0.353.22 Internationales Übereinkommen vom 9. Dezember 1999 zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (mit Anlage)

Art. 27

1. Ciascuno Stato Parte può denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica scritta a tal fine al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Tale denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 27

1. Jeder Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine an den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kündigen.

2. Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär der Vereinten Nationen wirksam.

 

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