0.353.22 Convenzione internazionale del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo (con all.)

0.353.22 Internationales Übereinkommen vom 9. Dezember 1999 zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (mit Anlage)

Art. 19

Lo Stato Parte in cui un’azione penale è stata intentata contro il presunto autore del reato comunica, secondo le condizioni previste dalla sua legislazione interna o dalle procedure applicabili, il risultato definitivo di tale azione penale al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che ne informa gli altri Stati Parte.

Art. 19

Der Vertragsstaat, in dem der Verdächtige strafrechtlich verfolgt wird, teilt nach seinem innerstaatlichen Recht oder nach den anwendbaren Verfahren den Ausgang des Verfahrens dem Generalsekretär der Vereinten Nationen mit; dieser unterrichtet die anderen Vertragsstaaten.

 

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