0.353.21 Convenzione internazionale del 15 dicembre 1997 per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo

0.353.21 Internationales Übereinkommen vom 15. Dezember 1997 zur Bekämpfung terroristischer Bombenanschläge

Art. 23

1. Ogni Stato Parte può denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta dal Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 23

1. Jeder Vertragsstaat kann dieses Übereinkommen durch eine an den Generalsekretär der Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Notifikation kündigen.

2. Die Kündigung wird ein Jahr nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär der Vereinten Nationen wirksam.

 

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