0.353.21 Convenzione internazionale del 15 dicembre 1997 per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo

0.353.21 Internationales Übereinkommen vom 15. Dezember 1997 zur Bekämpfung terroristischer Bombenanschläge

Art. 16

Lo Stato Parte nel quale sia stata avviata un’azione penale nei confronti del presunto autore del reato ne comunica, alle condizioni previste dalla sua legislazione interna o dalle procedure applicabili, il risultato definitivo al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informa gli altri Stati Parte.

Art. 16

Der Vertragsstaat, in dem der Verdächtige strafrechtlich verfolgt wird, teilt nach seinem innerstaatlichen Recht oder nach den anwendbaren Verfahren den Ausgang des Verfahrens dem Generalsekretär der Vereinten Nationen mit; dieser unterrichtet die anderen Vertragsstaaten.

 

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