0.351.941.6 Accordo del 15 marzo 1999 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare di Cina sull'assistenza giudiziaria in materia penale

0.351.941.6 Abkommen vom 15. März 1999 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Besonderen Verwaltungsregion Hongkong der Volksrepublik China über Rechtshilfe in Strafsachen

Art. 34 Collaborazione degli organi di polizia

Nella misura in cui non sono chieste misure coercitive, le autorità di polizia o di esecuzione della legge di entrambe le Parti possono collaborare fra di loro. Le comunicazioni in connessione con tale collaborazione di polizia avvengono in genere per il tramite di Interpol.

Art. 34 Polizeiliche Zusammenarbeit

Sofern nicht Zwangsmassnahmen verlangt werden, können die Polizei- oder andere Gesetzesvollzugsbehörden beider Parteien zusammenarbeiten. Mitteilungen im Zusammenhang mit solcher polizeilicher Zusammenarbeit erfolgen üblicherweise via Interpol.

 

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