0.351.4 Convenzione internazionale del 17 dicembre 1979 contro la presa d'ostaggi

0.351.4 Internationales Übereinkommen vom 17. Dezember 1979 gegen Geiselnahme

Art. 13

La presente Convenzione non è applicabile quando il reato viene commesso sul territorio di un unico Stato, l’ostaggio e il presunto autore del reato hanno la cittadinanza di questo Stato e il presunto autore del reato è scoperto sul territorio di questo Stato.

Art. 13

Dieses Übereinkommen ist nicht anwendbar, wenn die Tat innerhalb eines einzigen Staates begangen wird, die Geisel und der Verdächtige Angehörige dieses Staates sind und der Verdächtige im Hoheitsgebiet dieses Staates aufgefunden wird.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.