0.351.21 Protocollo addizionale del 15 marzo 1978 alla Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero

0.351.21 Zusatzprotokoll vom 15. März 1978 zum Europäischen Übereinkommen betreffend Auskünfte über ausländisches Recht

Art. 7

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui tre Stati membri del Consiglio d’Europa saranno divenuti Parti al Protocollo conformemente alle disposizioni dell’articolo 6.

2. Rispetto a ogni Stato membro che lo firmerà ulteriormente senza riserva di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione o che lo ratificherà, l’accetterà o l’approverà, il Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, d’accettazione o d’approvazione.

Art. 7

1. Dieses Protokoll tritt drei Monate nach dem Zeitpunkt in Kraft, in dem drei Mitgliedstaaten des Europarats gemäss Artikel 6 Vertragsparteien des Protokolls geworden sind.

2. Es tritt für jeden Mitgliedstaat, der es später ohne Vorbehalt der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung unterzeichnet oder der es ratifiziert, annimmt oder genehmigt, drei Monate nach Unterzeichnung oder nach Hinterlegung der Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde in Kraft.

 

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