0.343.1 Protocollo addizionale del 18 dicembre 1997 alla Convenzione sul trasferimento dei condannati

0.343.1 Zusatzprotokoll vom 18. Dezember 1997 zum Übereinkommen über die Überstellung verurteilter Personen

Art. 5 Adesione

1.  Ogni Stato non membro che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore.

2.  Per ogni Stato aderente, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione.

Art. 5 Beitritt

1.  Jeder Nichtmitgliedstaat, der dem Übereinkommen beigetreten ist, kann diesem Protokoll nach dessen Inkrafttreten beitreten.

2.  Für jeden beitretenden Staat tritt das Protokoll am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Hinterlegung der Beitrittsurkunde folgt.

 

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