0.343.1 Protocollo addizionale del 18 dicembre 1997 alla Convenzione sul trasferimento dei condannati

0.343.1 Zusatzprotokoll vom 18. Dezember 1997 zum Übereinkommen über die Überstellung verurteilter Personen

Art. 1 Disposizioni generali

1.  I termini e le espressioni utilizzati nel presente Protocollo devono essere interpretati ai sensi della Convenzione.

2.  Le disposizioni della Convenzione sono applicabili nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni del presente Protocollo.

Art. 1 Allgemeine Bestimmungen

1.  Die in diesem Protokoll verwendeten Begriffe und Ausdrücke werden im Sinne des Übereinkommens ausgelegt.

2.  Die Bestimmungen des Übereinkommens sind anwendbar, soweit sie mit den Bestimmungen dieses Protokolls vereinbar sind.

 

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