0.312.1 Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998

0.312.1 Römer Statut des Internationalen Strafgerichtshofs vom 17. Juli 1998

Art. 88 Procedure disponibili secondo la legislazione nazionale

Gli Stati parti si adoperano per predisporre nel loro ordinamento nazionale, procedure appropriate per realizzare tutte le forme di cooperazione indicate nel presente capitolo.

Art. 88 Nach innerstaatlichem Recht zur Verfügung stehende Verfahren

Die Vertragsstaaten sorgen dafür, dass in ihrem innerstaatlichen Recht für alle in diesem Teil vorgesehenen Formen der Zusammenarbeit Verfahren zur Verfügung stehen.

 

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