0.311.543 Convenzione del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani

0.311.543 Übereinkommen vom 16. Mai 2005 zur Bekämpfung des Menschenhandels

Art. 46 Denuncia

1 Qualsiasi Parte può, in ogni momento, denunciare la presente Convenzione per mezzo di una notifica rivolta al Segretario generale del Consiglio d’Europa.

2 Tale denuncia è valida a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a partire dalla data di ricezione della notifica stessa da parte del Segretario generale.

Art. 46 Kündigung

1 Jede Vertragspartei kann dieses Übereinkommen jederzeit durch eine an den Generalsekretär des Europarats gerichtete Notifikation kündigen.

2 Die Kündigung wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär folgt.

 

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