0.311.543 Convenzione del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani

0.311.543 Übereinkommen vom 16. Mai 2005 zur Bekämpfung des Menschenhandels

Art. 26 Norme che escludono la pena

Ciascuna delle Parti stabilisce, in conformità con i principi fondamentali del proprio sistema giuridico nazionale, la possibilità di non comminare sanzioni penali alle vittime che sono state coinvolte nelle attività illecite, quando vi sono state costrette.

Art. 26 Bestimmung über das Absehen von Strafe

Jede Vertragspartei sieht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ihres Rechtssystems die Möglichkeit vor, Opfer für ihre Beteiligung an rechtswidrigen Handlungen insoweit nicht zu bestrafen, als sie dazu gezwungen wurden.

 

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