0.311.543 Convenzione del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani

0.311.543 Übereinkommen vom 16. Mai 2005 zur Bekämpfung des Menschenhandels

Art. 19 Reato di utilizzo dei servizi di una vittima

Ciascuna delle Parti provvede ad adottare le misure legislative e le altre misure necessarie per definire reato, in conformità alla propria legge nazionale, l’utilizzo di servizi che sono oggetto dello sfruttamento di cui all’articolo 4 lettera a, se vi è la certezza che la persona in questione è una vittima della tratta di esseri umani.

Art. 19 Kriminalisierung der Nutzung der Dienste eines Opfers

Jede Vertragspartei erwägt, die erforderlichen gesetzgeberischen und anderen Massnahmen zu treffen, um die Nutzung von Diensten, die Gegenstand von Ausbeutung nach Artikel 4 Buchstabe a sind, in dem Wissen, dass die Person ein Opfer des Menschenhandels ist, nach ihrem internen Recht als Straftat zu umschreiben.

 

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