0.311.543 Convenzione del 16 maggio 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani

0.311.543 Übereinkommen vom 16. Mai 2005 zur Bekämpfung des Menschenhandels

Art. 17 Parità tra donne e uomini

Ciascuna delle Parti deve tendere, nell’applicare le misure contenute in questo capitolo, a promuovere l’eguaglianza tra le donne e gli uomini e il ricorso all’approccio integrato di parità nello sviluppare, attuare e valutare le misure stesse.

Art. 17 Gleichstellung von Frau und Mann

Jede Vertragspartei ist bei der Anwendung der in diesem Kapitel aufgeführten Massnahmen bestrebt, die Gleichstellung von Mann und Frau zu fördern, und wendet Gender Mainstreaming an, wenn sie diese Massnahmen ausarbeitet, durchführt und bewertet.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.