(1) Gli Stati Parte si impegnano a comporre le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione tramite negoziato.
(2) Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte riguardo all’interpretazione o all’applicazione di questa Convenzione che non possa essere composta tramite negoziato entro un arco di tempo ragionevole, a richiesta di uno di quegli Stati, sarà demandata ad arbitrato. Se dopo sei mesi dalla data della richiesta d’arbitrato, quegli Stati Parte non sono in grado di accordarsi sull’organizzazione dell’arbitrato, ognuno di essi può rimettere la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia tramite richiesta, in conformità allo Statuto della Corte.
(3) Ciascuno Stato Parte al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione o adesione alla presente Convenzione, può dichiarare di non considerarsi vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 del presente articolo nei confronti di ciascuno Stato Parte che abbia fatto tale riserva.
(4) Ogni Stato Parte che abbia fatto una riserva conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, può in qualsiasi momento revocare la riserva mediante notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.