(1) Ogni Stato Parte adotta misure necessarie, conformemente ai suoi princìpi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi che coinvolgono un gruppo criminale organizzato e per i reati di cui agli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione.
(2) Fatti salvi i princìpi giuridici dello Stato Parte, la responsabilità delle persone giuridiche può essere penale, civile o amministrativa.
(3) Tale responsabilità è senza pregiudizio per la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.
(4) Ogni Stato Parte si assicura, in particolare, che le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi del presente articolo siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, di natura penale o non penale, comprese sanzioni pecuniarie.
(4
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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