0.311.33 Convenzione internazionale del 30 settembre 1921 per la repressione dalla tratta delle donne e dei fanciulli (con Atto finale)

0.311.33 Internationales Übereinkommen vom 30. September 1921 zur Unterdrückung des Frauen- und Kinderhandels (mit Schlussakte)

Art. 1

La Alte Parti contraenti convengono, per quanto esse non siano ancora Parti dell’Accordo del 18 maggio 19045 e della Convenzione del 4 maggio 19106 di trasmettere, il più presto possibile e nella forma prevista dall’Accordo e dalla Convenzione menzionati sopra, le loro ratificazioni di detti Atti o le loro adesioni agli stessi.

Art. 1

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, soweit sie noch nicht Vertragsteile des Abkommens vom 18. Mai 19045 und des Übereinkommens vom 4. Mai 19106 sind, ihre Ratifikationen oder ihre Beitrittserklärungen in bezug auf diese Akte möglichst bald in der in dem Abkommen und dem Übereinkommen vorgesehenen Form zu übermitteln.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.