0.311.32 Convenzione internazionale del 4 maggio 1910 per la repressione della tratta delle bianche (con Protocollo finale)

0.311.32 Internationales Übereinkommen vom 4. Mai 1910 zur Bekämpfung des Mädchenhandels (mit Schlussprotokoll)

Art. 4

Le Parti Contraenti si comunicheranno, per il tramite del Governo della Repubblica Francese, le leggi che fossero già state adottate o divenissero in seguito adottate nei loro Stati e concernenti l’oggetto della presente Convenzione.

Art. 4

Die vertragschliessenden Teile werden sich durch Vermittlung der Regierung der Französischen Republik die Gesetze mitteilen, die mit Beziehung auf den Gegenstand dieses Übereinkommens in ihren Staaten schon erlassen sind oder noch erlassen werden.

 

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