Ciascuna Parte che abbia considerato la corruzione di pubblici ufficiali nazionali quale reato preliminare nell’ambito dell’applicazione della propria legislazione sul riciclaggio di denaro deve adottare analoga previsione in caso di corruzione di pubblico ufficiale straniero, ovunque la corruzione sia avvenuta.
Jede Vertragspartei, welche die Bestechung ihrer eigenen Amtsträger zu einer Vortat für die Anwendung ihrer Rechtsvorschriften in Bezug auf die Geldwäscherei gemacht hat, verfährt nach den gleichen Bedingungen in Bezug auf die Bestechung eines ausländischen Amtsträgers, ungeachtet des Ortes, an welchem die Bestechung stattgefunden hat.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.