Diritto internazionale 0.2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 0.23 Proprietà intellettuale
Internationales Recht 0.2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 0.23 Geistiges Eigentum

0.232.142.2 Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo, riveduta a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000)

0.232.142.2 Europäisches Patentübereinkommen vom 5. Oktober 1973, revidiert in München am 29. November 2000 (EPÜ 2000)

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Art. 54 Novità

(1)  Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

(2)  Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data di deposito della domanda di brevetto europeo mediante una descrizione scritta o orale, un’utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

(3)  È pure considerato compreso nello stato della tecnica il contenuto, secondo il testo depositato in principio, di domande di brevetto europeo che hanno una data di deposito anteriore a quella citata nel paragrafo 2 e sono state pubblicate soltanto in questa data o più tardi.

(4)  I paragrafi 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una miscela di sostanze appartenente allo stato della tecnica per l’utilizzazione in uno dei metodi di cui all’articolo 53 lettera c, a condizione che la sua utilizzazione in uno qualsiasi di questi metodi non sia compresa nello stato della tecnica.

(5)  I paragrafi 2 e 3 non escludono neppure la brevettabilità di una sostanza o di una miscela di sostanze di cui al paragrafo 4 per qualsiasi utilizzazione specifica in ognuno dei metodi di cui all’articolo 53 lettera c, a condizione che tale utilizzazione non sia compresa nello stato della tecnica.

Art. 54 Neuheit

(1)  Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört.

(2)  Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist.

(3)  Als Stand der Technik gilt auch der Inhalt der europäischen Patentanmeldungen in der ursprünglich eingereichten Fassung, deren Anmeldetag vor dem in Absatz 2 genannten Tag liegt und die erst an oder nach diesem Tag veröffentlicht worden sind.

(4)  Gehören Stoffe oder Stoffgemische zum Stand der Technik, so wird ihre Patentierbarkeit durch die Absätze 2 und 3 nicht ausgeschlossen, sofern sie zur Anwendung in einem in Artikel 53 c) genannten Verfahren bestimmt sind und ihre Anwendung in einem dieser Verfahren nicht zum Stand der Technik gehört.

(5)  Ebenso wenig wird die Patentierbarkeit der in Absatz 4 genannten Stoffe oder Stoffgemische zur spezifischen Anwendung in einem in Artikel 53 c) genannten Verfahren durch die Absätze 2 und 3 ausgeschlossen, wenn diese Anwendung nicht zum Stand der Technik gehört.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.