Diritto internazionale 0.2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 0.22 Diritto delle obbligazioni
Internationales Recht 0.2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 0.22 Obligationenrecht

0.221.554.2 Convenzione del 7 giugno 1930 per risolvere certi conflitti di leggi in materia di cambiali e di vaglia cambiari (con Protocollo)

0.221.554.2 Abkommen vom 7. Juni 1930 über Bestimmungen auf dem Gebiete des Internationalen Wechselprivatrechts (mit Prot.)

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Art. 3

La forma degli obblighi assunti in materia di cambiali e di vaglia cambiari è determinata dalla legge dello Stato nel cui territorio sono stati sottoscritti questi obblighi.

Tuttavia, se gli obblighi sottoscritti su di una cambiale tratta o di vaglia cambiario, pur non essendo validi secondo le disposizioni del capoverso precedente, sono conformi alla legislazione dello Stato dov’è stato sottoscritto un obbligo successivo, la circostanza che i primi obblighi sono irregolari nella forma non infirma la validità dell’obbligo successivo.

Ciascuna Alta Parte contraente ha facoltà di prescrivere che gli obblighi assunti in materia di cambiali e vaglia cambiari all’estero da uno dei suoi cittadini saranno validi di fronte a un altro dei suoi cittadini sul suo territorio, purché siano stati assunti nella forma prevista dalla legge nazionale.

Art. 3

Die Form einer Wechselerklärung bestimmt sich nach dem Recht des Landes, in dessen Gebiete die Erklärung unterschrieben worden ist.

Wenn jedoch eine Wechselerklärung, die nach den Vorschriften des vorstehenden Absatzes ungültig ist, dem Recht des Landes entspricht, in dessen Gebiet eine spätere Wechselerklärung unterschrieben worden ist, so wird durch Mängel in der Form der ersten Wechselerklärung die Gültigkeit der späteren Wechselerklärung nicht berührt.

Jeder der Hohen vertragsschliessenden Teile kann vorschreiben, dass eine Wechselerklärung, die einer seiner Staatsangehörigen im Ausland abgegeben hat, auf seinem Gebiet gegenüber anderen seiner Staatsangehörigen gültig ist, wenn die Erklärung den Formerfordernissen seines Rechtes genügt.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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