La Corte emana ordinanze circa l’avviamento del processo nonché la determinazione della forma e dei termini entro i quali ogni parte deve presentare le proprie conclusioni finali; essa prende tutte le misure richieste dall’assunzione delle prove.
Der Gerichtshof erlässt Verfügungen betreffend die Leitung des Prozesses und die Festsetzung der Formen und der Fristen, innerhalb welcher jede Partei ihre Schlussanträge zu stellen hat; er trifft alle auf die Beweisaufnahme bezüglichen Massnahmen.
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