Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.19 Relazioni diplomatiche e consolari. Missioni speciali. Organizzazioni internazionali. Componimento dei conflitti. Riconduzione di accordi
Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.19 Diplomatische und konsularische Beziehungen. Sondermissionen. Internationale Organisationen. Regelung von Streitigkeiten. Weitergeltung von Verträgen

0.193.212 Convenzione del 18 ottobre 1907 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali (con Atto finale)

0.193.212 Abkommen vom 18. Oktober 1907 zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle (mit Schlussakte)

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Art. 76

Per ogni notificazione che il Tribunale dovesse fare sul territorio d’una terza Potenza contraente, il Tribunale si rivolgerà direttamente al Governo di questa Potenza. Così parimente quando si tratti di far procedere sul luogo all’accertamento di qualsiasi mezzo di prova.

Le richieste indirizzate a tale scopo saranno eseguite secondo i mezzi di cui dispone la Potenza richiesta in virtù della sua legislazione interna. Esse non possono essere negate se non nel caso che questa Potenza le giudichi di natura tale da offendere la sua sovranità o la sua sicurezza.

Il Tribunale avrà sempre altresì la facoltà di ricorrere alla mediazione della Potenza nel territorio della quale esso risiede.

Art. 78

Die Beratung des Schiedsgerichts erfolgt nicht öffentlich und bleibt geheim.

Jede Entscheidung ergeht nach der Mehrheit der Mitglieder des Schiedsgerichts.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.