Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.19 Relazioni diplomatiche e consolari. Missioni speciali. Organizzazioni internazionali. Componimento dei conflitti. Riconduzione di accordi
Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.19 Diplomatische und konsularische Beziehungen. Sondermissionen. Internationale Organisationen. Regelung von Streitigkeiten. Weitergeltung von Verträgen

0.193.212 Convenzione del 18 ottobre 1907 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali (con Atto finale)

0.193.212 Abkommen vom 18. Oktober 1907 zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle (mit Schlussakte)

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Art. 63

La procedura arbitrale comprende di regola due fasi distinte: l’istruzione scritta e il dibattimento.

L’istruzione scritta consiste nella comunicazione, fatta dai rispettivi agenti ai membri del Tribunale e alla Parte contraria, delle memorie, contromemorie e, se occorre, delle repliche; le Parti vi aggiungono tutti gli allegati e i documenti invocati nella causa. Tale comunicazione avrà luogo, direttamente o per mezzo dell’Ufficio internazionale, nell’ordine e nei termini stabiliti dal compromesso.

I termini fissati dal compromesso possono essere prorogati di comune accordo dalle Parti o dal Tribunale, quando esso lo giudichi necessario per giungere ad una giusta decisione.

Il dibattimento consiste nello svolgimento orale delle ragioni delle Parti dinanzi al Tribunale.

Art. 65

Abgesehen von besonderen Umständen tritt das Schiedsgericht erst nach dem Schlusse des Vorverfahrens zusammen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.