Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.19 Relazioni diplomatiche e consolari. Missioni speciali. Organizzazioni internazionali. Componimento dei conflitti. Riconduzione di accordi
Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.19 Diplomatische und konsularische Beziehungen. Sondermissionen. Internationale Organisationen. Regelung von Streitigkeiten. Weitergeltung von Verträgen

0.193.212 Convenzione del 18 ottobre 1907 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali (con Atto finale)

0.193.212 Abkommen vom 18. Oktober 1907 zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle (mit Schlussakte)

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Art. 53

La Corte permanente è competente per stabilire il compromesso, se le Parti sono d’accordo di rimettersene ad essa.

Essa è altresì competente, anche se la domanda sia fatta solamente da una delle Parti, dopo che un accordo in via diplomatica sia stato tentato invano, quando si tratti:

1.
di una controversia compresa in un Trattato generale d’arbitrato concluso o rinnovato dopo l’entrata in vigore di questa Convenzione e che prevede per ogni controversia un compromesso e non esclude, per lo stabilimento del medesimo, né esplicitamente né implicitamente, la competenza della Corte. Il ricorso alla Corte non ha però luogo se l’altra Parte dichiara che, a suo avviso, non si tratta di una di quelle controversie che sono da sottoporre ad un arbitrato obbligatorio, salvo che il Trattato d’arbitrato non conferisca al Tribunale arbitrale il potere di decidere tale questione pregiudiziale;
2. 2
di una controversia derivante da debiti contrattuali reclamati ad una Potenza da un’altra Potenza come dovuti a’ suoi nazionali e per la soluzione della quale sia stata accettata l’offerta d’arbitrato. Tale disposizione non è applicabile se l’accettazione è stata subordinata alla condizione che il compromesso sia stabilito secondo un altro modo.

2 La Svizzera non ha aderito all’art. 53 n. 2.

Art. 55

Das Schiedsrichteramt kann einem einzigen Schiedsrichter oder mehreren Schiedsrichtern übertragen werden, die von den Parteien nach ihrem Belieben ernannt oder von ihnen unter den Mitgliedern des durch dieses Abkommen festgesetzten ständigen Schiedshofes gewählt werden.

In Ermangelung einer Bildung des Schiedsgerichtes durch Verständigung der Parteien wird in der im Artikel 45 Absätze 3–6 angegebenen Weise verfahren.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.