Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.19 Relazioni diplomatiche e consolari. Missioni speciali. Organizzazioni internazionali. Componimento dei conflitti. Riconduzione di accordi
Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.19 Diplomatische und konsularische Beziehungen. Sondermissionen. Internationale Organisationen. Regelung von Streitigkeiten. Weitergeltung von Verträgen

0.193.212 Convenzione del 18 ottobre 1907 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali (con Atto finale)

0.193.212 Abkommen vom 18. Oktober 1907 zur friedlichen Erledigung internationaler Streitfälle (mit Schlussakte)

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Art. 44

Ciascuna Potenza contraente designa quattro persone al più, di riconosciuta competenza nelle questioni di diritto internazionale, che godano la più alta stima morale e siano disposte ad accettare l’ufficio di arbitro.

Le persone così designate sono iscritte, come Membri della Corte, in una lista che sarà notificata a tutte le Potenze contraenti per cura dell’Ufficio.

Ogni modificazione alla lista degli arbitri vien portata, per cura dell’Ufficio, a notizia delle Potenze contraenti.

Due o più Potenze possono intendersi per designare in comune uno o più membri.

La stessa persona può essere designata da diverse Potenze.

I membri della Corte sono nominati per un periodo di sei anni. Il loro mandato può essere rinnovato.

In caso di morte o di ritiro di un membro della Corte, si provvede alla sua sostituzione secondo il modo fissato per la nomina e per un nuovo periodo di sei anni.

Art. 46

Sobald das Schiedsgericht gebildet ist, teilen die Parteien dem Büro ihren Entschluss, sich an den Schiedshof zu wenden, den Wortlaut ihres Schiedsvertrages und die Namen der Schiedsrichter mit.

Das Büro gibt unverzüglich jedem Schiedsrichter den Schiedsvertrag und die Namen der übrigen Mitglieder des Schiedsgerichtes bekannt.

Das Schiedsgericht tritt an dem von den Parteien festgesetzten Tage zusammen. Das Büro sorgt für seine Unterbringung.

Die Mitglieder des Schiedsgerichtes geniessen während der Ausübung ihres Amtes und ausserhalb ihres Heimatlandes die diplomatischen Vorrechte und Befreiungen.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.