1. I Membri del Consiglio di fondazione del GCERF, e se del caso i loro supplenti, che agiscono in qualità ufficiale per il GCERF beneficiano, durante l’esercizio delle loro funzioni in Svizzera, dei privilegi e delle immunità seguenti:
2. I privilegi e le immunità sono accordati ai Membri del Consiglio di fondazione non per conferire loro vantaggi personali, bensì per garantire l’esercizio in piena indipendenza delle loro funzioni in rapporto con il GCERF. La revoca dell’immunità dei Membri del Consiglio di fondazione e, se del caso, dei loro supplenti, è di competenza del Presidente del Consiglio di fondazione. La revoca dell’immunità del Presidente del Consiglio di fondazione è di competenza del Consiglio di fondazione.
1. Die Stiftungsratsmitglieder des GCERF und deren allfällige Stellvertreter, die in offizieller Eigenschaft für den GCERF tätig sind, geniessen während der Ausübung ihrer Tätigkeit in der Schweiz folgende Vorrechte und Immunitäten:
2. Die Vorrechte und Immunitäten werden den Stiftungsratsmitgliedern des GCERF nicht zu ihrem persönlichen Vorteil eingeräumt, sondern zwecks Gewährleistung der völlig unabhängigen Ausübung ihrer Tätigkeit für den GCERF. Zur Aufhebung der Immunität der Stiftungsratsmitglieder und deren allfälligen Stellvertreter ist der Stiftungsratspräsident zuständig. Für die Aufhebung der Immunität des Stiftungsratspräsidenten ist der Stiftungsrat zuständig.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.