li Fondo potrà concludere con ogni Stato membro degli accordi speciali precisando le modalità d’applicazione delle disposizioni del presente Protocollo, completando tali disposizioni o derogando a quelle dell’articolo 13 più sopra. Esso può inoltre concludere accordi con ogni Stato non membro del Fondo di Ristabilimento per regolare l’applicazione delle disposizioni di questo Protocollo nel relativo Stato.
Der Fonds kann mit jedem Mitgliedstaat besondere Abkommen über Einzelheiten der Anwendung der Bestimmungen dieses Protokolls oder zu deren Ergänzung oder über von Artikel 13 abweichende Regelungen schliessen. Er kann ferner Abkommen mit Jedem Nichtmitgliedstaat des Wiedereingliederungsfonds schliessen, um im Verhältnis zu dem betreffenden Staat die Anwendung dieses Protokolls zu regeln.
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