1. I capimissioni prendono posto in ciascuna classe secondo il giorno e l’ora in cui hanno assunto le funzioni conformemente all’articolo 13.
2. Le modificazioni apportate alle credenziali d’un capomissione che non implichino mutamenti di classe non toccano il grado di precedenza.
3. Il presente articolo non tocca gli usi accolti o che saranno accolti dallo Stato accreditatario per quanto concerne la precedenza del rappresentante della Santa Sede.
1. Innerhalb jeder Klasse richtet sich die Rangfolge der Missionschefs nach Tag und Zeit ihres Amtsantritts gemäss Artikel 13.
2. Änderungen im Beglaubigungsschreiben des Missionschefs, die keine Änderung der Klasse bewirken, lassen die Rangfolge unberührt.
3. Dieser Artikel lässt die Übung unberührt, die ein Empfangsstaat hinsichtlich des Vorrangs des Vertreters des Heiligen Stuhls angenommen hat oder künftig annimmt.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.