L’autorità che rilascia un nuovo titolo deve ritirare il titolo scaduto.
Die Behörde, die einen neuen Ausweis abgibt, hat den frühern einzuziehen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.