Dopo la data di trasferimento della responsabilità, il secondo Stato dovrà, ai fini del ricongiungimento delle famiglie e per ragioni umanitarie, facilitare l’ammissione nel suo territorio del coniuge del rifugiato e dei suoi figli minori o a suo carico.
Nach dem Übergang der Verantwortung erleichtert der Zweitstaat im Interesse der Familienzusammenführung und aus humanitären Gründen die Aufnahme des Ehegatten des Flüchtlings und dessen minderjähriger oder von ihm abhängiger Kinder in seinem Hoheitsgebiet.
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