Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.14 Cittadinanza. Domicilio e dimora
Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.14 Staatsangehörigkeit. Niederlassung und Aufenthalt

0.142.30 Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (con. All.)

0.142.30 Abkommen vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (mit Anhang)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 20 Razionamento

Qualora esista un sistema di razionamento cui è sottoposta la popolazione nel suo insieme e che disciplina la ripartizione generale di prodotti scarsi, i rifugiati saranno trattati come i cittadini dello Stato che entra in considerazione.

Art. 20 Rationierung

Wo ein Rationierungssystem besteht, das die allgemeine Verteilung von Mangelwaren regelt und dem die ganze Bevölkerung unterworfen ist, sind die Flüchtlinge wie die Einheimischen zu behandeln.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.