Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.14 Cittadinanza. Domicilio e dimora
Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.14 Staatsangehörigkeit. Niederlassung und Aufenthalt

0.142.30 Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (con. All.)

0.142.30 Abkommen vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (mit Anhang)

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Art. 11 Gente di mare rifugiata

Trattandosi di rifugiati regolarmente impiegati come membri dell’equipaggio di un natante che inalbera la bandiera di uno Stato Contraente, questo Stato deve esaminare con benevolenza la possibilità di autorizzare tali rifugiati a stabilirsi sul suo territorio e di rilasciare loro titoli di viaggio oppure di ammetterli temporaneamente sul suo territorio, in particolare per agevolare loro la costituzione dei domicilio in un altro paese.

Art. 11 Geflüchtete Seeleute

Die vertragsschliessenden Staaten werden wohlwollend die Möglichkeit prüfen, Flüchtlingen, die reguläre Besatzungsmitglieder eines Schiffes sind, das ihre Flagge führt, die Wohnsitznahme auf ihrem Gebiet zu gestatten, ihnen Reisepapiere auszustellen oder sie vorübergehend aufzunehmen, um ihnen insbesondere die Wohnsitznahme in einem andern Land zu erleichtern.

 

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