L’ora e le modalità di transito (numero di volo, ora di partenza e di arrivo, particolari relativi ad eventuali accompagnatori) devono essere convenute direttamente tra le autorità competenti delle Parti contraenti.
Der Zeitpunkt und die Modalitäten der Durchbeförderung (Flugnummer, Abflugs- und Ankunftszeit, Personalien allfälliger Begleitpersonen) werden direkt zwischen den zuständigen Behörden der Vertragsparteien vereinbart.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.